L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Coordinamento tecnico salute e sicurezza delle Regioni hanno emanato, il 18 marzo scorso, la prima circolare congiunta sulla vigilanza, relativa all’applicazione delle sanzioni riguardanti il Titolo II – Luoghi di lavoro e il Titolo III – Attrezzature di lavoro del D.Lgs. 81/2008.
La Circolare viene emanata alla luce di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 luglio 2022, relativo a “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.81/2008…”. [1]
D.Lgs. 81/2008 Art. 13- Vigilanza
Comma 2
Il personale ispettivo del Ministero del lavoro esercita l’attività di vigilanza…nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’Art. 7.
Comma4
La vigilanza …è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli art.5 e 7
In merito al Coordinamento degli organi di vigilanza il legislatore, al momento dell’emanazione del Decreto Legislativo 81, ha posto con chiarezza la questione ribadendone le modalità nella declinazione dell’Articolo 13, ben conoscendo le criticità in materia, pur in una divisione, al tempo piuttosto chiara e definita, degli ambiti di intervento dei due Enti (Inl e Servizi di prevenzione delle Asl).
Il problema del coordinamento diviene oggi ancora più pressante, considerando l’ampliamento delle competenze attribuite all’Ispettorato nazionale del lavoro[2] che attualmente prevede la condivisione degli spazi di intervento tra i due istituti, spazi che devono quindi essere ben regolati.
L’Accordo del 2022 interviene pertanto in merito esplicitando che:
Il presente documento, redatto in seno al Comitato ex art 5, fornisce indicazioni per le attività di controllo e vigilanza, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, di autonomia organizzativa e operativa di ciascun Ente, attraverso il confronto costruttivo tra i soggetti che effettuano tali attività, indirizzando gli operatori e offrendo risposte alle aziende e ai lavoratori.
Ciò premesso, in ragione della necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, si ritiene necessario:
– valorizzare la complementarietà e l’integrazione degli interventi ispettivi
– rafforzare la cooperazione e il coordinamento dell’attività ispettiva e le misure di prevenzione e formazione
– sviluppare la pianificazione ed il coordinamento delle attività
– migliorare la qualità e l’efficienza dei controlli
– definire strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio.
Ma in particolare l’Accordo prevede che
L’INL e il Gruppo tecnico interregionale Salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la medesima formula del tavolo ristretto in seno al Comitato art. 5, assicurano che il bisogno di indirizzi e di indicazioni operative e procedurali sia soddisfatto mediante circolari che avranno il logo sia dell’Inl sia della Conferenza delle Regioni. Dette circolari assumeranno valore vincolante e uniformante per tutto il personale ispettivo.
Mettendo da parte, sulla base del principio di realtà, le criticità più volte evidenziate insite nel rafforzamento delle competenze e del personale dell’Ispettorato del lavoro, ai danni del personale dei Dipartimenti delle Asl (ben conoscendo la significativa diversità delle esperienze maturate da decenni, dai due Enti, nell’ambito dell’attività di vigilanza), vogliamo valutare positivamente questa prima azione congiunta finalizzata a facilitare il coordinamento tra i due Enti. Si tratta davvero però solo di un primo passo avanti, considerando la complessità dei problemi che devono essere affrontati per realizzare una vigilanza davvero utile ai fini anche della prevenzione. Complessità ben evidenziata d’altronde dallo stesso Accordo del 2022 che prevede una serie di azioni finalizzate ad un intesa più consapevole tra i due soggetti, anche passando attraverso uno specifico percorso formativo.
Alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorso formativo idoneo e appropriato che tenga conto di:
– modifiche normative
– procedure operative
– protocolli e linee guida nazionali e regionali
– circolari INL, etc.
La Circolare congiunta, che alleghiamo, affrontando il tema delle sanzioni previste dal D.Lgs.81 con riferimento al Titolo II Luoghi di lavoro e al titolo III uso delle attrezzature e dei Dpi, fornisce chiarimenti:
- per il Titolo II relativi alle disposizioni di cui all’Artt. 63 “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”, e 64 “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’art. 63 commi 1,2,3”. In particolare si intende chiarire il concetto di “violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea” previsto dall’Art. 68 comma 2 “per procedere uniformemente e correttamente alla sua applicazione”.
- per quanto riguarda il Titolo III i chiarimenti forniti dalla Circolare sono relativi alla conformità ai requisiti generali di cui all’Allegato V del D.Lgs.81 delle macchine ante Direttiva macchine 89/391/Cee.
NOTE
[1] …modificato dal DL 2 ottobre 2021 n.146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 25, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
[2] Legge 17 dicembre 2021 n.215.