Sanzioni. Penalità modulate violazione prevenzionistiche

Articolo di approfondimento di Vitantonio Lippolis per il quotidiano “Italia Oggi 7” del 16 novembre 2015, relativo all’alleggerimento degli adempimenti burocratici e riduzione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme prevenzionistiche.


Alleggerimento degli adempimenti burocratici e riduzione delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme prevenzionistiche. Sono queste alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015 in tema di semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese in vigore dallo scorso 24 settembre.

In particolare l’articolo 20 del recente decreto modifica diverse norme contenute nel testo unico in materia della sicurezza sul lavoro. Una delle novità più significative disciplina il concorso formale di alcuni reati ed è rappresentata dalla rimodulazione per fasce di gravità della sanzione stabilita in caso di omessa sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria, ovvero per omessa formazione dei lavoratori, prevista dal comma 6-bis dell’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008. Si tratta, a ben vedere, di ipotesi di violazioni di tipo prevenzionistico assai comuni in alcuni settori (come per esempio in edilizia) ove i rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali sono piuttosto frequenti. In virtù della novella, tanto per le violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore della disposizione quanto per le omissioni antecedenti non ancora sanzionate con pena passata in giudicato (in virtù del noto principio del favor rei), cessa il concorso materiale dell’illecito penale per ogni singolo lavoratore interessato e si dà luogo invece alla seguente penalità: se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, gli importi sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, gli importi vanno triplicati. Questa nuova modalità di computo, evidentemente di maggior favore rispetto al passato, evita le asprezze tipiche del cumulo materiale delle sanzioni.

Per come è stata scritta la norma, tuttavia, è paradossale che se i lavoratori coinvolti fossero meno di sei il contravventore, in virtù del cumulo materiale, sarebbe costretto a pagare tante sanzioni quanti sono i lavoratori coinvolti con un effetto a dir poco aberrante sotto il profilo equitativo. Ciononostante un’interpretazione giuridicamente orientata porta a ritenere che, nel caso la violazione riguardi fino a cinque lavoratori, la sanzione da applicare sia unitaria anche se al riguardo sarebbe oltremodo necessario un intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro.”

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