Sentenza della Cassazione penale: responsabile di omicidio colposo anche il Rls

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Il 25 settembre scorso la Cassazione Penale, con la Sentenza 38914 [1], ha confermato la condanna del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per “cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo”. Sentenza che sta ovviamente facendo discutere, non solo in ambito sindacale, ma soprattutto tra giuristi ed esperti in materia.

L’evento

Durante operazioni di stoccaggio di un carico di tubolari di acciaio, dopo aver trasportato il carico con un carrello elevatore, il lavoratore arrampicatosi sullo scaffale è stato investito e travolto dal carico di tubolari di acciaio.
Il lavoratore con qualifica di impiegato tecnico svolgeva funzioni di magazziniere senza aver ricevuto la adeguata formazione in particolare per l’uso del carrello elevatore.

Il tema è importante e complesso faremo riferimento quindi nel presentarlo a osservazioni che stanno emergendo nell’ambito del dibattito in corso, in particolare da parte di giuristi e giuslavoristi.

Si tratta di una sentenza di straordinaria rilevanza che, se fosse seguita da altre pronunzie dello stesso tenore, potrebbe aprire ampi spazi per un sostanziale rivolgimento della responsabilità dell’organizzazione e dell’applicazione dei sistemi di sicurezza sui lavoratori. La quale com’è noto spetta al datore di lavoro e agli altri soggetti titolari degli obblighi di sicurezza. [2]

La sentenza, facendo riferimento all’art. 50 del D.Lgs.81/2008, sottolinea l’importanza del ruolo attribuito dalla legge al Rls

quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro[3].

La responsabilità dell’Rls viene individuata proprio nel non aver “ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge (art. 50)”, in particolare

nell’aver permesso che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali senza aver ricevuto adeguata formazione, non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori…

Gli stessi elementi di accusa sembrano fare riferimento non a un soggetto che gode di diritti/attribuzioni, come è di fatto l’Rls, ma piuttosto a un soggetto in capo al quale è il potere decisionale.

Nella sentenza non viene esaminato il ruolo del Rls in quanto titolare o meno di una posizione di garanzia (art. 40 cp ) con specifici doveri, ma viene messo in rilievo e valutato il comportamento e cioè se la sua condotta abbia in qualche modo contribuito al verificarsi dell’evento (ai sensi dell’Art. 113 del cp). Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono contestati comportamenti omissivi per non aver promosso l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. [4]

Ancora azioni che sembrerebbe più coerente attribuire a una figura aziendale dotata di poteri e quindi di obblighi piuttosto che a un figura di rappresentanza.

C.P. Art. 113 – Cooperazione nel delitto colposo

Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

Codice penale Art. 40 – Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Un elemento indicativo di una certa confusione nell’utilizzo dei termini è il riferimento al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, definizione che ricorre perlomeno in due punti della sentenza, quando sappiamo che la legge e gli Accordi parlano non di Responsabile ma di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Un refuso forse, ma significativo.

Certamente non si tratta di un refuso – come osserva il Prof. Pascucci in un suo articolo dedicato all’esame della sentenza [5] – l’utilizzo ripetuto nella sentenza, con riferimento al Rls, del termine “compiti”, dimenticando che la Direttiva 89/391 parla esplicitamente di diritti e non di compiti e che la legislazione italiana di recepimento utilizza il termine “attribuzioni” che “evocano inequivocabilmente diritti” mentre “compiti nel D.Lgs.81/2008 allude agli obblighi”. Diritti/attribuzioni relativamente al cui esercizio sicuramente l’Rls risponde ai lavoratori che lo hanno eletto.

La lettura della sentenza di merito (Tribunale di Trani), su cui la Cassazione si è espressa a seguito del ricorso degli imputati, aggiunge alcune informazioni utili per comprendere le caratteristiche del caso in questione: l’Rls risulta essere anche un componente del Consiglio di amministrazione dell’azienda quindi al ruolo di rappresentanza come Rls si aggiunge quello di una figura aziendale apicale. Tuttavia considerando che le motivazioni del coinvolgimento dell’Rls in termini di responsabilità fanno riferimento alle “attribuzioni” di cui all’art.50, non cambia molto delle valutazioni fin qui citate. Se non che in questo caso l’Rls sembra essere una di quelle figure di comodo che in molte aziende vedono il datore di lavoro imporre una sua persona di fiducia nel ruolo di rappresentanza.

Proponiamo, sempre con riferimento alla sentenza della Cassazione, un ulteriore elemento come oggetto di riflessione. Secondo le disposizioni dell’art. 20 comma 2 lettera e), l’Rls ha, come tutti i lavoratori, l’obbligo, di

segnalare immediatamente al datore di lavoro al dirigente, al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi…, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle proprie competenze e possibilità…per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente dandone notizia al Rls.

Certo non si può interpretare questa disposizione come la possibilità di coinvolgere tutti i lavoratori nelle eventuali responsabilità penali in caso di un evento infortunistico, eppure è una norma molto importante, ai fini della gestione della prevenzione in azienda, che forse meriterebbe un’integrazione da parte della legislatore. Dal confronto con gli Rls sappiamo bene come l’esercizio di questo obbligo sia di difficile attuazione, sia da parte dei lavoratori ma anche del Rls, se il Datore di lavoro, convinto della bontà di questa disposizione, non la rende attuabile mediante l’adozione di procedure di comunicazione all’interno dell’azienda quali ad esempio: segnalazione di eventi mancati, segnalazione di non conformità nelle procedure e nei mezzi di lavoro. Procedure che rendono la comunicazione aziendale un elemento intrinseco alle quotidiane attività di lavoro. Procedure che dovrebbero essere rese obbligatorie nel quadro delle misure gestionali e organizzative previste dal D.Lgs.81/2008, pena la non applicabilità dell’obbligo previsto dal ricordato Art. 20.

Si tocca con questi argomenti il tema centrale dell’esercizio del ruolo da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che questi può svolgere, nel rispetto delle “attribuzioni” di cui all’art. 50, solo se in azienda si riconosce la funzione positiva di questo ruolo e si vive in un clima di collaborazione, superando la formalità che spesso governa le relazioni aziendali.

Vi sono inoltre perlomeno due domande che istituzioni, organizzazioni sindacali e datoriali dovrebbero porsi:

  • hanno gli Rls/Rlst/Rls di sito adeguati supporti in termini di circuiti di informazione e formazione continua?
  • hanno gli Rls/Rlst/Rls di sito la possibilità di confrontarsi sulla base delle loro esperienze per un arricchimento delle conoscenze di tipo tecnico, relazionale, e comunicativo?

La risposta è per la maggior parte di loro negativa, è quindi su questo terreno che bisognerebbe lavorare, per romper l’isolamento in cui spesso molti Rls operano e rendere la funzione di questa figura coerente con quanto prevede la legge e gli Accordi.


NOTE

[1] Cassazione penale, Sez. 4, 25 settembre 2023 n. 38914 – Lavoratore investito mortalmente da un carico di tubolari di acciaio: responsabile di omicidio colposo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
[2] Raffaele Deidda, già Procuratore generale della Repubblica di Firenze, Questione giustizia, 9 ottobre 2023.
[3] Sentenza cit.
[4] Norberto Canciani, Presidente Associazione Ambiente e lavoro (Nota tecnica).
[5] Per un dibattito sulla responsabilità penale del Rls, Diritto della sicurezza sul lavoro, 2, 2023

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