La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47904/2023, stabilisce che ai datori di lavoro pubblici e privati che abbiano applicato le prescrizioni e le misure previste nei protocolli sui rischi di contagio da Covid-19 non si applica il principio di “massima tutela” del lavoratore, ritenuto oggettivamente impossibile.
Per i giudici, il richiamo ai protocolli dell’art. 29-bis del dl. 23/2020 va interpretato nel senso del temporaneo discostamento dalla regola della massima sicurezza possibile, perché l’adozione dei protocolli avrebbe dovuto assicurare ai lavoratori livelli di sicurezza adeguati.