Abbiamo affrontato alcune settimane fa il tema dei Servizi di prevenzione e protezione, accennando al dibattito su possibili modifiche della legislazione comunitaria finalizzate a rendere disponibile (per il mondo del lavoro attuale) questo importante supporto per i datori di lavoro e per le figure aziendali della prevenzione, incluso l’Rls, in modalità adeguate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
La discussione, a livello europeo, ha di recente prodotto un Discussion Paper, pubblicato dall’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro, che viene proposto alla comunità degli esperti (istituzionali ma anche sindacali e datoriali) e che prende come punto di partenza prevalentemente quanto emerge:
- dall’analisi secondaria dei dati derivanti dalle domande riguardanti l’uso dei Servizi di prevenzione in Esener3 [1]
- dal documento recentemente pubblicato dalla Commissione dal titolo Miglioramento della conformità alle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro: una revisione globale.
Centrale, nel documento dell’Agenzia, il tema del ruolo svolto dai Servizi di prevenzione nel contesto di un mondo del lavoro che è cambiato, e che continua a cambiare a grande velocità, con una radicale messa in discussione delle modalità e dei rapporti di lavoro propri del precedente modello. Con implicazioni sulla struttura del servizio, sulle competenze dei professionisti, sulla sostenibilità dei costi e sulla qualità del servizio, sulla sopravvivenza stessa dei servizi qualora le loro attività siano regolate esclusivamente da rigide regole di mercato.
La copertura dei Servizi di prevenzione della SSL in Europa (Esener 3)
- Il 75% ha un medico del lavoro
- Poco più del 60% ha un esperto generico in salute e sicurezza
- Poco più del 50% ha un esperto in prevenzione degli infortuni
- Circa il 35% ha un esperto in ergonomia
- Poco meno del 20% uno psicologo
Come era naturale attendersi, dalle indagini si ha la conferma al dato che l’utilizzo dei servizi e/o delle specifiche figure professionali aumenta con la dimensione dell’impresa. È inoltre più comune nei settori pubblico e manifatturiero che nel commercio e nei servizi:
- il medico del lavoro è presente nel 95% delle imprese con più di 250 dipendenti (grandi imprese) e nel 70% anche delle imprese con meno di dieci dipendenti (micro);
- poco più dell’80% delle grandi imprese ha un esperto generico in salute e sicurezza che è presente anche nel 55% delle micro imprese;
- poco più del 75% delle grandi imprese e il 48% delle micro ha un esperto in prevenzione degli infortuni;
- poco meno del 70% delle grandi imprese e meno del 30% delle micro ha un esperto in ergonomia;
- il 50% delle grandi imprese ha uno psicologo, ma solo nel 12 % delle micro è presente questa professionalità.
È evidente (e vi è in merito un ampio accordo, secondo il Discussion Paper dell’Agenzia di Bilbao, tra le Indagini nazionali ed europee sull’uso dei Servizi di prevenzione):
che la copertura dei Servizi è lungi dall’essere completa e ampi settori della forza lavoro non hanno accesso a un supporto professionale competente per la loro sicurezza e salute.
La presenza del medico solo nei tre quarti delle imprese (se si considera che è questa la figura più consolidata nella storia della prevenzione in Europa), a più di trent’anni dalla emanazione della Direttiva 89/391, non può che farci condividere l’opinione critica degli esperti europei sulla mancata applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Sempre i dati Esener, in questo caso però quelli relativi al 2019, ci danno tuttavia una confortante posizione dell’Italia, dopo la Finlandia, la Spagna, il Belgio la Slovenia e la Romania, il nostro Paese occupa il sesto posto come percentuale di imprese che a livello nazionale utilizzano le diverse figure del Servizio di prevenzione e protezione. Sappiamo bene come questo dato confortante abbia un’applicazione nella realtà del Paese molto disomogenea per dimensione/settore/territorio.
Si pone chiaramente, di fronte agli scenari descritti, l’esigenza di chiedere energicamente al legislatore comunitario e a quello nazionale di affrontare la questione della rivisitazione delle disposizioni relative al Servizio di prevenzione e protezione, in termini di competenze e qualità dei servizi.
Tutto ciò è reso ancor più necessario poiché, come ricordano i redattori del Discussion Paper:
in economie sempre più destrutturate e orientate al mercato, le prove indicano che il lavoro è organizzato e controllato in modi che possono limitare l’efficacia delle forme dirette più tradizionali di intervento professionale in materia di SSL nel raggiungere, fornire e sostenere le migliori pratiche in materia di SSL.
Destrutturazione del mercato e il permanere, quantomeno ancora nel nostro Paese, di un numero significativo di micro imprese pone sotto gli occhi di tutti come sia necessario affrontare due questioni centrali al fine garantire una copertura adeguata dei Servizi per tutti i lavoratori:
- prevedere la dimensione territoriale dei Servizi, con caratteristiche poli professionali ormai irrinunciabili (ricordiamo il dato, da Esener3, assolutamente irrisorio della presenza di psicologi tra le figure professionali utilizzate dalle imprese europee per la individuazione valutazione e gestione dei rischi)
- individuare forme di sostegno economico per i Servizi la cui sopravvivenza, considerando le problematiche vitali di cui si occupano, non può essere lasciata esclusivamente in balia delle leggi del libero mercato e della sua competitività a discapito della qualità delle prestazioni.
Organismi paritetici
Riferimenti legislativi:
- Organismi paritetici di cui art. 51 del D.Lgs. 81/2008
Accordi particolarmente significativi
- Accordo artigiani del 28 giugno 2011 (fa seguito all’Accordo del 3 settembre del 1996)
- Comitati paritetici territoriali (Cpt) dell’edilizia Art. 109 del Ccnl
- Opras, Organismo paritetico regionale ambiente e sicurezza, costituito nel 2015 tra Federlazio e Cgil Cisl Uil regionali, con riferimento a tutti i contratti di lavoro a eccezione dell’edilizia.
La nostra legislazione, con il contributo dato dagli Accordi di merito tra le Organizzazioni sindacali e datoriali, offre in realtà un panorama di possibilità, per affrontare il problema dei Servizi di prevenzione e protezione, assolutamente originale e davvero interessante. Opportunità che, fino a oggi, solo parzialmente sono state utilizzate per ridurre il carico sulle imprese della gestione professionale dei rischi connessi al lavoro e migliorare le prestazioni aziendali. Il D.Lgs. 81/2008 all’Art.51 comma 3 prevede infatti che «Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro» e più avanti si stabilisce che tali organismi possano rilasciare attestazioni dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto forniti al sistema delle imprese tra cui l’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza». Mentre al comma 6 si prevede che per svolgere la loro attività tali organismi possono effettuare sopralluoghi nelle aziende territorialmente e di settore competenti.
L’utilizzo di tali possibilità di supporto tuttavia vengono svolte, ormai da decenni, quasi esclusivamente dai soli Comitati paritetici territoriali dell’edilizia, sulla base delle previsioni del Contratto nazionale di lavoro. Previste anche dall’Accordo nazionale del settore artigiano le attività di consulenza potrebbero essere svolte anche dagli Organismi presenti in questo settore qualora fossero dotati delle competenze necessarie.
Comitati paritetici territoriali dell’edilizia
CCnl attività di supporto alle imprese
Il Comitato Paritetico Territoriale (Cpt), compie visite ai cantieri a scopo di consulenza sulle misure di prevenzione inerenti ai Piani di Sicurezza (Psc) e Piani Operativi di Sicurezza (Pos). A seguito della prima visita (gratuita) l’impresa riceve un’apposita comunicazione, contenente le indicazioni risultanti dalla verifica, in modo che l’impresa sappia cosa deve adeguare. Nei corsi organizzati dall’Ente Scuola Edile, inoltre le imprese e i lavoratori possono trovare tutte le informazioni di legge.
Al Cpt possono rivolgersi:
- i singoli lavoratori;
- i delegati per tramite dei “dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali”;
- le singole imprese;
- i liberi professionisti.
Il Cpt non è organo di vigilanza ispettiva, esprime solo consulenza.
Due sono quindi i diversi piani di impegno in merito ai Servizi di prevenzione e protezione e alla loro efficienza e, lo sottolineiamo con forza, non si tratta di inventare nulla di nuovo ma di applicare e generalizzare quanto la legge e gli accordi già prevedono nel nostro Paese:
- a livello nazionale, figure istituzionali e delle Organizzazioni sindacali e datoriali (a tutela dei propri iscritti e associati) dovrebbero impegnarsi affinché si preveda di istituire gli Organismi paritetici per la salute e sicurezza con competenze tecniche nei settori dove non sono previsti, e si rafforzi il valore degli accordi che invece li prevedono, al fine di promuoverne la presenza dotandoli delle competenze necessarie e valorizzando quelle che posseggono, istituendo modalità di sostegno anche finanziario (in aggiunta al contributo che le imprese già versano)
- a livello comunitario proporre il modello italiano degli organismi paritetici come modello condivisibile dai paesi dell’Unione, in quanto modello caratterizzato anche dalla territorialità e che attualmente prevede, a sostegno del sistema degli Organismi/Comitati, un impegno economico solo delle aziende; nei confronti del quale nel futuro si potrebbe però considerare la possibilità di un impegno anche istituzionale (INAIL?).
NOTE
[1] European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER). Analisi dei risultati di ESENER 3 sulla copertura e sul contributo dei servizi di prevenzione al sostegno della SSL nelle aziende in Europa, Walters e Wadsworth, 2022.