Repertorio Salute

Il SINP e i medici del lavoro e competenti

Fonte: Punto Sicuro
a cura di Ernesto Ramistella
Coordinatore Nazionale AproMel SIMLII

Sulla G.U. del 26 settembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 25 maggio 2016 n. 183, riguardante l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e le regole per il suo funzionamento. Il decreto entrerà in vigore oggi 12 ottobre.

Il SINP, previsto nell’articolo 8 del D.Lgs. 81/2008, è un organo costituito dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell’Interno, dalle Regioni e dall’INAIL. La sua gestione tecnico-informatica sarà resa operativa grazie all’infrastruttura informatica dell’INAIL e resa disponibile via web per ciascun Ente partecipante. L’Ente assicuratore è stato individuato anche come titolare del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (delicata questione sulla quale erano state poste riserve, da parte dell’autorità garante della privacy, che avevano ritardato l’emanazione del decreto di istituzione). Il regolamento stabilisce le modalità di trattamento dei dati con grande attenzione a garantire correttezza e riservatezza dei flussi informativi.

Il sistema informativo nasce con l’obiettivo di raccogliere sistematicamente tutti i dati relativi a infortuni e malattie professionali nel nostro Paese, allo scopo di  valutare l’efficacia e orientare le attività di vigilanza attraverso l’utilizzo integrato di tutte le informazioni disponibili nei database dei vari enti del settore.

I flussi informativi dovrebbero riguardare il panorama del sistema produttivo del nostro Paese e i relativi rischi occupazionali per la salute e sicurezza dei lavoratori; al tempo stesso si cercherà di monitorare e stabilire l’efficacia delle azioni istituzionali di prevenzione messe in atto nelle varie regioni.

Per quanto riguarda il coordinamento del sistema, viene istituito, un tavolo tecnico cui prendono parte funzionari ministeriali (Ministero del lavoro, della Salute, della Pubblica Amministrazione, dell’Interno, della Difesa, delle Finanze), rappresentanti dell’INAIL e delle Regioni.

Nell’Allegato E  sono indicati i “fruitori” del sistema e le prerogative di accesso e di analisi dei dati del quadro produttivo e dei rischi lavorativi, raccolti in buona parte grazie al contributo dei medici competenti mediante la compilazione dell’Allegato 3B del D.Lgs 81/08. Tali informazioni potranno quindi essere elaborate a livello locale e nazionale con finalità di programmazione delle attività ispettive e di vigilanza e a scopi statistici, scientifici o conoscitivi.

In occasione dell’ultima Convention dei Medici Competenti, tenutasi quest’anno a Napoli nel mese di Aprile, uno dei punti del documento conclusivo riguardava proprio l’istituzione del SINP, rimandata ormai da troppo tempo (“Tempestiva istituzione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP) prevedendo la collaborazione paritaria delle Società scientifiche e dei professionisti del settore”), per cui non si può che salutare positivamente questo decreto applicativo.

Come siamo ormai abituati constatare, ancora una volta il sistema istituito appare autoreferenziale e tutto interno alla Pubblica Amministrazione, con scarsissime (quasi nulle) ricadute sull’attività professionale dei medici competenti, delle società scientifiche e dei tecnici del settore.

Un ampio spazio viene destinato ai rappresentanti degli organi di vigilanza in assenza di aperture agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale quotidiana sul territorio e dalla possibile consultazione dei flussi informativi vengono escluse persino le parti sociali.  Impossibile non rimarcare la totale assenza nel SINP delle società scientifiche e delle associazioni professionali dei medici competenti, nonostante le ripetute affermazioni pubbliche di illustri rappresentanti sull’importanza del coinvolgimento dei medici del lavoro. Appare persino pleonastico ricordare la maniera coercitiva con cui i medici competenti devono fornire i dati dell’Allegato 3B ma, oltre alla “collaborazione” imposta, si prospetta infine la loro eliminazione taglio dai soggetti fruitori e gestori del funzionamento e dei risultati del SINP.

Eppure nel SINP i medici competenti (meglio definiti come “medici occupazionali”) rappresentano una fonte di dati rilevante, rivestendo quindi una funzione fondamentale, per la capillarità della loro presenza sul territorio e per le informazioni che solo loro, pur non appartenendo alla Pubblica Amministrazione, possono fornire.

In definitiva, ferma restando la soddisfazione per l’implementazione di un sistema informativo abbastanza peculiare e dalle potenzialità formidabili (non risulta ci siano molti altri esempi nei paesi europei e dell’occidente industrializzato), si ritiene opportuno far presente che i flussi informativi del SINP dovrebbero essere resi fruibili anche da parte delle società scientifiche di Medicina del Lavoro e delle associazioni di medici competenti e che si rende necessario e indispensabile prevedere una partecipazione costante di una rappresentanza dei medici occupazionali al tavolo tecnico costituito per il funzionamento del sistema.

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