Repertorio Salute

S’intravvede la sagoma del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il 14 Settembre del 2015 il Governo ha emanato il D.Lgs. 149/2015: Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il primo articolo iniziava con:

1. Al fine di  razionalizzare  e  semplificare  l’attività di vigilanza in materia di lavoro e  legislazione  sociale,  nonché  al fine di  evitare  la  sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  è istituita, senza nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, (omissis),una Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro denominata “Ispettorato   nazionale   del   lavoro” che integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.
2. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL.

L’agenzia eredita, quindi, tutti i poteri ispettivi propri degli istituti che integra rivestendo anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).
Tra i compiti veniva stabilito anche che:

esercita e coordina su tutto il  territorio  nazionale,  sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e  delle  politiche sociali,  la  vigilanza  in  materia  di  lavoro,   contribuzione   e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei luoghi di lavoro, nei limiti  delle  competenze  già  attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e  gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali,  della  esposizione al rischio nelle malattie professionali,  delle  caratteristiche  dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione  della  tariffa  dei premi.

Ora la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto una bozza di un suo Decreto (DPCM) che regola l’Ispettorato Nazionale confermandogli i compiti previsti dal  Decreto 149, compresi settori specificati nell’art.1 lett. b):

programmazione e monitoraggio dell’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali.

Tale attività si svolgerà anche avendo al proprio interno un nucleo di persone appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
L’Ispettorato sarà l’unica struttura abilitata a fare interventi ispettivi e per questo si coordinerà anche con l’INPS e l’INAIL. Rispondendo anche a quanto è previsto dall’art.13 del Testo Unico al comma 2:

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della Legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Su quest’ultimo punto e sempre riguardo al necessario coordinamento già il D.Lgs. 149 puntualizzava all’art.2:

ferme restando le rispettive competenze,  si  coordina  con  i servizi ispettivi delle aziende  sanitarie  locali  e  delle  agenzie regionali  per  la  protezione  ambientale  al  fine  di   assicurare l’uniformità  di  comportamento  ed  una  maggiore  efficacia  degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

L’obiettivo evidente è quello di semplificare gli interventi, evitare il loro moltiplicarsi e il loro sovrapporsi e soprattutto di spingere verso “l’uniformità dei comportamenti”. Cosa questa che sarebbe auspicabile venisse applicata anche nell’ambito dell’attività dei Servizi di prevenzione delle Asl al fine di rendere più agevole il lavoro sia degli imprenditori che dei rappresentanti dei lavoratori che non raramente si trovano a fronteggiare interpretazioni di una norma differenti su territori diversi o per le grandi città anche sullo stesso territorio comunale servito da più servizi di prevenzione.

L’Ispettorato Nazionale, secondo la bozza, dovrebbe essere articolato in 4 sedi interregionali, e quella di Roma dovrebbe gestire l’attività delle regioni dell’Italia centrale e la Sardegna, e in 74 sedi territoriali. Nel Lazio ve ne sarebbero a Roma, Viterbo, Frosinone, Latina.

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