Pubblichiamo un commento alla sentenza Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 15172 del 13 aprile 2015, a cura dell’Avv. Gerardo Porreca e comparso su Punto Sicuro.
Il modello della prevenzione da “iperprotettivo” incentrato interamente sulla figura del datore di lavoro diventa “collaborativo” e investe anche il lavoratore, ma solo se il datore di lavoro rispetti tutte le norme di sicurezza a suo carico.
di G. Porreca
Evidenziata dalla Corte di Cassazione in questa sentenza la necessità di un “sistema collaborativo” fra datore di lavoro e lavoratori finalizzato ad una corretta applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. La suprema Corte ha sottolineato, infatti, come le recenti normative di prevenzione nella materia specifica facenti capo al D.Lgs. n. 81/2008 impone che anche i lavoratori si attengano alle specifiche misure cautelari e agiscano comunque con diligenza, prudenza e perizia nei luoghi di lavoro. Anche la giurisprudenza ha fatto notare la Corte di Cassazione, tende a dare una maggiore considerazione alle responsabilità del lavoratore, come richiesto dal “principio di autoresponsabilità del lavoratore” il quale si integra con l’obbligo di controllo da parte del datore di lavoro sempre che questi abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione con la conseguenza che lo stesso non risponderà di un evento infortunistico derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. È chiaro, ha ribadito ancora la suprema Corte, che comunque viene meno l’aspetto collaborativo quando un evento lesivo sia da ricondurre alla mancanza o insufficienza di quelle misure di prevenzione che se adottate sarebbero state utili a neutralizzare il rischio che ha corso il lavoratore.
Il Tribunale ha ritenuto il datore di lavoro di un’azienda ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa responsabili del delitto di cui all’art. 589 cod.pen., ai danni di un lavoratore dipendente, aggravato dalla violazione di alcune norme antinfortunistiche. Era stato accertato che una macchina impilatrice, installata in azienda appena tre mesi prima dell’incidente ed alla quale era addetto il dipendente, era stata manomessa nel sistema di protezione ed in particolare erano state disattivate le fotocellule che bloccavano il funzionamento della macchina qualora il lavoratore fosse entrato nell’area di rischio mediante l’inserimento di “ponticelli” nel quadro elettrico, manomissione questa che certamente era stata opera di una persona esperta. Il giorno dell’infortunio il lavoratore, probabilmente per togliere una piastrella sulla rulliera, si era posto nella zona a rischio rimanendo schiacciato dalla pinza della macchina che funzionava per il mancato inserimento del dispositivo di blocco decedendo sul colpo.
La Corte d’Appello, adita da entrambi gli imputati, nel confermare parzialmente la sentenza impugnata, ha condiviso la relativa motivazione laddove ha ritenuto che l’incidente mortale era stato conseguenza della manomissione operata da persona esperta, da addebitare non ai lavoratori addetti, ma ad una iniziativa organizzata proprio dal datore di lavoro per rendere più agile la manovra sulla macchina, tanto che, dalle testimonianze acquisite degli altri dipendenti, era risultato che i dispositivi di sicurezza erano disattivati o rotti anche in altre macchine. Comunque la Corte territoriale aveva concluso sostenendo che, anche se la manomissione non fosse stata da addebitare al datore di lavoro, vi sarebbe stato un evidente difetto di controllo da parte del medesimo che era tenuto a fronteggiare anche possibili condotte anomale dei dipendenti, con la sola esclusione di quelle del tutto esulanti dalle loro incombenze o del tutto imprevedibili.
La Corte d’Appello ha ritenuto, invece, di escludere la responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione in quanto nessuna prova della manomissione era stata dallo stesso percepita e che sia avvenuta in epoca antecedente all’ultima verifica a seguito della riunione periodica della valutazione dei rischi, per cui non gli si poteva addebitare una mancata valutazione del rischio in ragione di una superficiale verifica delle modalità esecutive del lavoro.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Il datore di lavoro ha ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale sostenendo che dipendenti e/o soggetti, rimasti estranei alla vicenda processuale, avevano dolosamente provocato la manomissione dei comandi elettrici della macchina e che dalla istruttoria non era emerso il benché minimo elemento sulla certezza o probabilità di un legame tra la dirigenza dell’azienda e la manomissione. Lo stesso ha sostenuto altresì di non essere a conoscenza della mancata attivazione delle fotocellule sul macchinario acquistato e collaudato qualche mese prima dell’incidente e che nessuna segnalazione in merito era stata fatta a lui o al responsabile della sicurezza. Il datore di lavoro ha ancora ribadito che dalla testimonianza del rappresentante sindacale per la sicurezza dei lavoratori che aveva partecipato nella sua qualifica a tutte le riunioni con la dirigenza, il responsabile della sicurezza ed altri, e che dai relativi verbali non era stato rilevato alcun accenno ad eventuali sistemi di sicurezza disattivati per cui a suo parere era evidente che si era verificata una violazione dell’obbligo che incombe sui dipendenti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 626/1994 vigente al momento dell’infortunio.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le motivazioni addotte ed ha pertanto rigettato il ricorso. La stessa ha messo in evidenza che la Corte d’Appello aveva accertato che la manomissione della macchina era stata certamente opera di persona esperta e, quindi, con tutta probabilità non già ad opera dei lavoratori addetti al suo uso ma di un elettricista, per cui era da ritenere che la manomissione era ricollegabile ad una iniziativa presa proprio dalla dirigenza per rendere più agili le manovre sulla macchina, deduzione questa, peraltro, basata anche su testimonianze di altri lavoratori secondo le quali i dispositivi di sicurezza erano disattivati o rotti anche in altre macchine. Comunque, ha messo ancora in evidenza la Sez. IV, ancorché la manomissione non fosse dipesa dal datore di lavoro, questi risponde comunque dell’evento essendo evidente il suo difetto di controllo in ragione dell’obbligo su di lui incombente di fronteggiare tutte le evenienze che possano incidere sulla sicurezza sul lavoro, ivi comprese possibili condotte anomale di dipendenti, con la sola esclusione di quelle del tutto esulanti dalle loro incombenze o del tutto imprevedibili.
Il datore di lavoro, ha fatto osservare la suprema Corte, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547/1955 (art.391-392) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (art. 4 D.Lgs. n. 626/1994) ed anche in riferimento alla norma cosiddetta “di chiusura del sistema” ex art. 2087 del codice civile, è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 C.P.P. comma 2. Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste e soprattutto al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare, sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.
È però da rilevare, ha così proseguito la suprema Corte,
che il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello ‘iperprotettivo’, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
La recente normativa (D.Lgs. 81/2008)
ha aggiunto la Sez. IV
impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch’esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cd. principio di autoresponsabilità del lavoratore).
Ed è proprio alla luce di tali considerazioni, ha sostenuto ancora la Corte di Cassazione, che l’aspetto collaborativo del prestatore di lavoro si integra con l’obbligo di controllo del datore di lavoro laddove, però, questi abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, con la conseguenza che egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Ma quando invece al prestatore di lavoro, così come nel caso in esame, è stata messa a disposizione una macchina priva dei presidi di sicurezza viene meno qualsiasi aspetto collaborativo di questi che possa esonerare il datore di lavoro dalla sue responsabilità di controllo sui sistemi di sicurezza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).
Fonte: Gerardo Porreca, su Punto Sicuro