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Sulla sanzionabilità per il mancato addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 81/08 definisce, all’art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. cc), l’addestramento come il

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Con l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lett. l), indica poi che il datore di lavoro

e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni ad essi conferite

debba

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37.

In realtà, è solo l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) a richiamare l’obbligo addestrativo, ai commi 4 e 5:

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

In quanto rappresentanti disposizioni descrittive di carattere generale, i commi 4 e 5 non conoscono sanzione.
Peraltro, nel D.Lgs. 81/08, diversi articoli contenuti nei titoli speciali successivi al primo richiamano l’obbligo generale di addestramento senza che, perciò, sia prevista direttamente sanzione. Sanzioni sono però previste in relazione a specifici obblighi di addestramento. Si tratta allora di verificare quali siano queste norme specifiche, talvolta rappresentate per rinvio di legge anche da Accordi Stato-Regioni e decretazioni.

Al proposito vale ricordare che è il comma 3 dell’art. 37 a decidere che:

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I°.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2:

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente (Stato-Regioni)…”;

Accordo intervenuto il 21 dicembre 2011. Tale accordo specifica , al suo punto 4, che:

…i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I° costituiscono oggetto della formazione [specifica, di cui al qui considerato Accordo, p. 4].

Ciò, però, dopo aver posto in “Premessa”, cpv. secondo, che

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I° del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Tornando alla riportata definizione di “addestramento”, nell’art. 2, comma 1, lett. cc), come

complesso delle attività dirette a fare apprendere…

abbiamo rilevato come l’art. 36 (“Informazione ai lavoratori”) mai riferisca esplicitamente all’addestramento.

Anzi, pur richiamando i “rischi specifici cui [il lavoratore] è esposto in relazione all’attività svolta…” (art. 36, comma 2, lett. a)), non fa alcun riferimento ad “attrezzature, macchine, impianti,…” di cui alla definizione di “addestramento” nell’art. 2.

Tutto ciò, se da un lato sembra convogliare l’addestramento nell’alveo generale di informazione e formazione, dall’altro mostra di privilegiare la formazione come “contenitore” dell’eventuale necessario addestramento.

Ciò [ora] anche secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ben chiarisce come

L’attività di informazione si distingue da quella formativa perché ha ad oggetto il trasferimento di conoscenza, senza che ciò implichi necessariamente la “costruzione” di un saper-fare. Tuttavia è evidente che quest’ultima [la formazione] incorpora la prima.

Di significativo interesse è che qui la Corte specifichi come questo “saper fare” debba concretarsi sia in una capacità di “facere” (essere in grado di operare in condizioni di sicurezza) che di “non facere” (essere in grado di sottrarsi a condizioni di rischio). Motiva, infatti, di:

competenze che a seconda dei casi prospettano un facere o un non facere.

Detto altrimenti, l’obbligo di formazione, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò che deve esser fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri riservato. (Cass. Pen. Sez. IV, 23 0ttobre 2014, n. 44106)

Per altro verso, se torniamo alla definizione di “Addestramento” richiamata in apertura, vediamo come per esso si debba intendere non solo la concreta pratica – guidata – nell’utilizzo di dispositivi e attrezzature. Ma, per l’appunto, il “complesso delle attività diretto a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto…” (si pensi, ad es., al cd. “accostamento” e, per l’apprendistato, alla figura del tutor,entrambe funzioni sussidiarie; in questi casi

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. (art. 37, c. 4 ).

In più parti il legislatore usa in tal senso i termini “istruzioni” e “istruzioni precise”.

Le stesse “informazioni” possono essere costituite dalla formazione e dall’addestramento:

Articolo 227 – Informazione e formazione per i lavoratori
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; (Tit. IX – Sostanze pericolose, Capo I°-Protezione da agenti chimici)

Chiudo il passaggio osservando come la stessa Cassazione, sia penale che civile, utilizzi questa terminologia:

…non è sufficiente una mera presenza sul posto di lavoro di attrezzature idonee per il compimento di alcuni particolari lavori di sicura pericolosità, se i dipendenti non sono stati informati ed istruiti sulla necessità di impiego e sul corretto uso di tali attrezzature. Inoltre se l’addestramento tecnico è senz’altro utile per completare il quadro informativo preventivo, esso non può comunque sostituire l’obbligo di informazione. (Cass. Pen. Sez. IV, 14 giugno 2006, n.20272);

…alle istruzioni impartite e all’informazione ed alla formazione dell’apprendista. (Cass. Civ, Sez. Lav., 18 maggio 2007, n. 11622).

Ad esemplificazione e conferma di quanto sin qui sostenuto, si richiama il comma 2 dell’art. 116 del D.Lgs. 81/08 (“Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”):

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

e il comma 3 subito specifica che, com’era evidente,

La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico…

decidendo, alla lett b),

l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti.

Specificazione che sarà presente anche nell’Accordo Stato-Regioni intervenuto il 22 febbraio 2012 su mandato e in attuazione del comma 5 dell’art. 73 (Informazione, formazione e addestramento) Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali), D.Lgs. 81/08:

Art. 73
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Accordo Stato-regioni 22 febbraio 2012, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08.
p. 3.2. Articolazione del percorso formativo
3.2.1. Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi. Il percorso formativo è strutturato in moduli teorici e pratici.. .
p. 3.3. Metodologia didattica
3.3.1. b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo dell’attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;

Similmente l’art. 136 (“Montaggio e smontaggio”), al comma 6:

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S. [piano di montaggio utilizzo e smontaggio dei ponteggi], ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Anche in questo caso il comma immediatamente successivo stabilisce che:

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico…

Quanto pratico sia tale carattere pratico, lo decide l’All. XXI:

al termine del modulo pratico [di 14 ore] avrà luogo una prova pratica di verifica finale, […]

Il mancato rispetto dei contenuti dell’All. XXI è sanzionato – per gli aspetti corrispondenti – dall’art. 159, (“Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti”), comma 2, lett. b), relativamente alla violazione dell’art. 136, c. 6: arresto da due a quattro mesi mesi o ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro.

Infine, sebbene un po’ involuto, l’esempio dell’art. 294-bis.

Nel Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive) al Capo II, che definisce gli obblighi del datore di lavoro, l’art. 294-bis (“Informazione e formazione dei lavoratori”) prevede al suo comma 1 che:

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

Si vede qui come il combinato tra le lett. g) ed h), riferisca all’utilizzo di DPI di terza categoria e dunque all’obbligo di addestramento, previsto dall’art. 77, comma 5, nel TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali. Non a caso, allora, i due articoli, il 294-bis, comma 1, e il 77, comma 5, conoscono l’identica sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro; il primo, sulla base dell’art. 297 (“Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti”) c.2; il secondo, sulla base dell’art. 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”) c.2, lett. d).

Art. 77 – Obblighi del datore di lavoro
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Art. 77, co. 5 : arresto da tre a sei mesi o ammenda 2.740 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. d).


Fonte: Rs-ergonomia.com

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