Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Nota INL n. 5056 del 13 luglio 2023.

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fonte: UILPA


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la nota Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore (nota INL n. 5056 del 13 luglio 2023), rinviando alle precedenti note n. 4639 del 02/07/2021, n. 3783 del 22/06/2022 e n. 4753 del 26/07/2022indicazioni operative). 

In considerazioni delle attuali condizioni climatiche, INL ha voluto richiamare l’attenzione degli uffici interregionali e territoriali sulla necessità di tutelare i lavoratori e le lavoratrici sui rischi legati ai danni di calore, sia in fase di vigilanza ispettiva che in occasione delle attività di informazione e prevenzione da rivolgere ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori. 

Rispetto alla valutazione del rischio da calore, che richiede da parte del datore di lavoro l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione, la comunicazione dell’INL richiama ai seguenti strumenti e metodologie: 

Nel caso di temperature elevate (oltre i 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, resta ferma la possibilità da parte delle aziende di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” e poter sospendere o ridurre, quindi, l’attività lavorativa. 

Si precisa, comunque, che

indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.
(Circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017) 

Infine, nella nota si ricorda che gli ispettori degli Uffici interregionali e territoriali possono procedere alla sospensione dell’attività lavorativa nei casi in cui si osservi una carenza della valutazione del rischio da calore (ove applicabile) e delle misure di prevenzione e protezione previste, ove invece previste e che, coerentemente, la ripresa delle lavorazioni interessate dovrà essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio. 

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