Per assicurare l’uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, ha riepilogato le modifiche portate nell’ambito delle semplificazioni delle disposizioni in materia di lavoro […], dall’art. 22 del Decreto Attuativo del Jobs Act 151/2015, e ha fornito le prime indicazioni necessarie ad una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
A proposito di maxisanzione per il lavoro “nero”, si ripristina la diffida obbligatoria ad adempiere e si eliminano le maggiorazioni per ogni giornata di lavoro effettuata da ogni lavoratore irregolare. La circolare ricorda che non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che,
antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione.
E ancora. Il datore di lavoro, entro i 45 giorni dalla notifica della diffida, dovrà dare dimostrazione della “copertura” del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo “in nero”.
Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non risultino più in forza al momento dell’accesso ispettivo.*
Un altro punto della circolare n. 26 interpreta le nuove disposizioni titolando violazioni connesse e regime intertemporale e spiegando, fra l’altro, che per le condotte iniziate e cessate nella vigenza della precedente disciplina si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione.
Alle medesime condotte non si applica, invece, la procedura di diffida in considerazione dei contenuti sostanziali della stessa.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina.**
Altra disposizione introdotta dal 151 modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.***
A proposito, invece, della regolarizzazione di lavoratori extracomunitari “clandestini” e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, sarà comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.
La disciplina sanzionatoria in materia di LUL (Libretto unico del lavoro), prospetto paga e assegni familiari, continua la circolare del 12 ottobre, introduce un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita. Per questo “giova precisare che qualora la condotta sia riconducibile a due diverse fasce, andrà applicata la sanzione più elevata la quale assorbirà, evidentemente, la violazione meno grave”.
Anche in materia di LUL,
le condotte di omessa e infedele registrazione sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Infine, la riformulazione delle norme su prospetti paga (mancata o ritardata consegna, oppure omessa o inesatta registrazione) e assegni familiari (omessa corresponsione). Il Ministero avverte che tutte le disposizioni sanzionatorie… si applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (23 settembre, Ndr).
* La disposizione limita la condizione del mantenimento in servizio per almeno tre mesi, ai soli lavoratori irregolari “ancora in forza” al momento dell’accesso ispettivo.
** Tenuto conto della natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta.
*** Ma viene offerta al datore di lavoro la possibilità di chiedere la revoca del provvedimento mediante il versamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta, riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.
Fonte: Quotidiano Sicurezza