Validazione straordinaria dei dpi, aggiornati il report e l’elenco dei prodotti autorizzati

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fonte: Inail


Alla data del 4 maggio approvate 96 domande su un totale di 2.458 processate dalla task force multidisciplinare dell’Inail. Nella maggioranza dei casi le richieste riguardano dispositivi che, sulla base della documentazione presentata, non risultano conformi ai requisiti di qualità e sicurezza per la protezione di lavoratori e operatori sanitari.

I dispositivi di protezione individuale (dpi) validati positivamente dall’Inail alla data del 4 maggio sono 96, pari a circa il 4% delle 2.458 pratiche processate a livello tecnico. A tracciare il quadro aggiornato dell’attività svolta nell’ultimo mese e mezzo dalla task force multidisciplinare a cui è stata affidata la procedura è il nuovo report pubblicato oggi sulle attività di validazione dei dpi da produrre, importare o immettere in commercio, funzione attribuita in via straordinaria all’Istituto, fino al termine dell’emergenza Coronavirus, dall’art. 15 del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo.

Sul sito dell’Istituto la lista dei dpi validati positivamente. L’elenco dei dpi validati positivamente, che viene periodicamente aggiornato, è disponibile sul sito dell’Istituto. Per ciascun dispositivo è riportata la data di validazione, la tipologia di prodotto (occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti, calzari), il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile. La validazione in deroga dell’Inail riguarda soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.

La procedura abbreviata prevede l’invio di un’autocertificazione e della documentazione tecnica. Il procedimento abbreviato di validazione prevede l’invio all’Inail di un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, il produttore, l’importatore o chi intende immettere in commercio il dispositivo di protezione individuale attesta le sue caratteristiche tecniche e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, allegando certificazioni e test report rilasciati da soggetti abilitati. Le validazioni in deroga dell’Istituto prevedono un esame sia della rispondenza documentale, sia del rispetto dei parametri e limiti imposti dalla normativa di riferimento.

Giudizio di non conformità per il 95% delle pratiche esaminate. Dal report pubblicato oggi emerge che in circa l’1% dei casi le richieste presentate erano relative a dpi già marcati CE, che possono essere messi in commercio senza la validazione dell’Istituto. Il 95% delle pratiche si è concluso, invece, con un giudizio di non conformità, che ha riguardato prodotti non valutabili come dpi (pari a circa il 15% dei provvedimenti negativi), prodotti configurabili come simil-mascherine chirurgiche, eventualmente valutabili dall’Istituto superiore di sanità (12%), e prodotti che non garantiscono i requisiti di qualità e sicurezza per la protezione di lavoratori e operatori sanitari (73%), per l’assenza di relazioni sulle prove effettuate sui dispositivi, la presentazione di “attestazioni di conformità” o di “certificati di compliance” non valutabili, perché rilasciati su base volontaria da enti non accreditati per i dpi (e in alcuni casi non risultati presenti nei relativi database), o per la mancata indicazione puntuale dei modelli di prodotto o del produttore.

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