La valutazione dello stress rappresenta sempre, se non un problema, almeno un punto ostico. Non è un caso che prima del 2008 (anno del varo del Testo Unico) erano rarissime le valutazione di questo rischio. E anche dopo le cose non sono andate meglio, fino a quando l’Inail, nel 2011, ha varato un metodo di indagine del rischio che è stato adottato dalla maggioranza delle aziende.
Rimangono in essere non pochi problemi, se è vero come sembra che sono comunque poche le aziende che denunciano, anche solo in un reparto o in un piccolo gruppo di lavoro, la presenza del rischio stress.
Quest’anno, proprio sulla base delle esperienze maturate a sette anni dalla pubblicazione del Metodo Inail, lo stesso Istituto ha provveduto a introdurre alcune modifiche attraverso la pubblicazione di una nuova edizione del manuale: Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.
Il manuale non modifica la struttura metodologica del precedente, che rimane sostanzialmente la stessa. Il processo di valutazione si compone sempre di 4 fasi:
- 1-fase propedeutica,
- 2-fase della valutazione preliminare,
- 3- fase della valutazione approfondita,
- 4-fase di pianificazione degli interventi correttivi e piano di monitoraggio.
Una novità importante viene però introdotta nella fase 2, quella preliminare. E proprio a questa fase che si fermano la maggioranza delle aziende, laddove molti considerano sufficiente il mero esame dei cosiddetti dati oggettivi.
Il manuale, su questo aspetto, si pronuncia così:
L’approccio preliminare, proprio per le sue caratteristiche di semplicità e per il coinvolgimento di un numero limitato di attori, può non sempre rendere chiara la necessità di adottare misure correttive ovvero il tipo di misure da adottare. In tale ottica, la discrezionalità del DL – e di chi lo coadiuva nel processo valutativo – di passare ad una fase di approfondimento, anche limitatamente ad alcune partizioni organizzative, può essere un ragionevole approccio da adottare» (pag.15). Continuando poi: «Mentre in prima istanza si interpretava che il passaggio alla fase approfondita fosse da effettuare solo in caso gli interventi messi in atto a seguito della valutazione preliminare si fossero rivelati inefficaci, la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che ‘[…] il datore di lavoro potrà utilizzare […] anche nella fase preliminare della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati alla valutazione approfondita, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. (pag.15)
Perché si propone questa novità? L’Inail spinge le aziende a non prendere sottogamba questo rischio, anzi a cogliere l’occasione della sua valutazione per andare oltre la semplice valutazione della sua presenza o meno, per ricercare un clima organizzativo positivo, stimolante, innovativo e motivato. Un clima di questo genere è una delle condizioni per migliorare le potenzialità latenti della struttura organizzativa e la produttività.
Nella pubblicazione di Inail si reimpostano anche i passaggi per realizzare questa novità. Vengono modificati i sistemi di calcolo della lista di controllo; i valori soglia delle fasce di rischio sia del questionario che della lista di controllo; vengono presentate alcune novità della piattaforma; vengono date indicazioni per la compilazione della check list e molti esempi di casi concreti.
Ci sono due aspetti che possono rappresentare un limite. Il primo riguarda l’obbligo di svolgere l’analisi e i procedimenti accertativi on line sulla piattaforma presente sul Portale Inail. Legato a questo punto è l’inusuale complessità dell’accesso al portale, che richiede una iscrizione la cui guida è di ben 27 pagine! Un consiglio per semplificare l’accesso è utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Un secondo elemento è la perplessità che genera la gestione di aspetti più complessi e delicati, per esempio un focus group, da parte del RSPP. Forse, specie per aziende di media grandezza, sarebbe auspicabile affidarlo a un esperto esterno o almeno affiancarlo al RSPP.