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Il Documento di Valutazione dei Rischi è da tutti i cultori della prevenzione ritenuto oggi il principale obbligo connesso alla governance della sicurezza in azienda e la sua attualità, efficacia e completezza costituiscono aspetti importantissimi che occorre tenere presente sia da parte del datore di lavoro che da parte del medico competente e del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
In realtà il documento, oggi perfezionato nella sua forma e nei suoi aspetti anche “semplificatori”, potrebbe essere considerato – in una visione “storica” – come implementazione e trasposizione di un obbligo già statuito dalle norme del 1955-56 che, all’epoca, imponevano al datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni che svolgevano.
Prima della definizione “ope legis” di come dovesse essere articolato in dettaglio il documento (D.lgs 626/94) , nel tempo si era comunque passati da valutazioni “di massima” isolate e sporadiche nel contesto prevenzionistico del Paese (epoca ante 1970 e ex ENPI) a processi conoscitivi più adeguati per l’accresciuta consapevolezza dei lavoratori (tra il 1970 ed il 1990).
La coscienza sindacale, l’accresciuta consapevolezza dei rischi e la conoscenza di nuovi effetti di composti chimici e di fattori ergonomici ed organizzativi aveva portato – a cavallo degli anni Novanta – alla ricerca di nuovi equilibri nell’equazione lavoro/salute/benessere anche se i riferimenti dottrinari non erano sempre univoci (basti ricordare all’ampio dibattito sulla silice).
Nella pratica di ogni giorno vi era frequente ricorso a fenomeni di benchmarking (nel periodo intorno al 1994), settorialità degli interventi, prevalente produzione cartacea e tecnica pressoché in totale assenza di altre qualificate componenti professionali. Solo successivamente (ben diciotto anni dopo l’emanazione della Direttiva CE “quadro” 89/391/CEE e quindi dopo l’emanazione del D.lgs 81/2008) , lentamente, si è realizzata la collaborazione anche dei medici competenti.
Predisponendo poi – talvolta in modo inadeguato e semplicistico – una vasta serie di check list, fino alla odierna comparsa di una più moderna, efficace, realistica concezione e partecipativa situazione valutativa. Iniziando così a postularsi in modo compiuto i principi di “accessibilità” e “comprensibilità” del documento valutativo che lo rendono effettivamente fruibile , condiviso e utile.
Gli scopi valutativi elencati dal Legislatore tra gli obblighi inderogabili del datore di lavoro sono oggi raggiunti attraverso alcuni moderni strumenti che orientano in modo corretto i valutatori: algoritmi per la valutazione dei rischi connessi all’uso di agenti chimici pericolosi e per il calcolo delle matrici di rischio, indicatori efficaci per taluni rischi fisici, parametri come l’efficienza, la capacità e il fattore di protezione di filtri ed apparecchi per la protezione delle vie respiratorie.
Parte del documento è tratto dal contributo di Agostino Messineo alle linee guida nazionali sulla Valutazione dei rischio della società Italiana di Igiene (reperibili su www.seu-roma.it).