Il Ministero del lavoro, tramite il Decreto direttoriale n. 18 del 12 marzo 2024, ha approvato il nuovo elenco delle entità autorizzate a condurre le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, conformemente all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo elenco sostituisce integralmente quello precedente, datato 9 febbraio 2024.
Per quanto riguarda l’obbligo di verifica delle attrezzature, vale la pena ricordare che riguarda quelle considerate ad alto rischio di incidenti, come specificato nell’allegato VII del medesimo decreto. Tra queste vi sono le scale aeree a inclinazione variabile, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, e gli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a 200 chilogrammi, non azionati manualmente e di tipo mobile o trasferibile. Questo obbligo, regolato dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche, è responsabilità dei datori di lavoro, i quali devono valutare lo stato di conservazione e l’efficienza per garantire la sicurezza.