articolo di Leopoldo Magelli
Nonostante la cosa dovrebbe essere ormai acquisita, ogni tanto ci pervengono ancora dai RLS quesiti sul fatto che, se i lavoratori vengono inviati a visita medica periodica presso il medico competente al di fuori del loro normale orario di lavoro o di sevizio, gli stessi abbiano o meno diritto a veder riconosciute le ore impegnate in queste visite come orario di lavoro, quindi come ore o da recuperare o da monetizzare come straordinario.
Evidentemente, quindi, alcuni datori di lavoro non si comportano in questo modo e ciò motiva il ripetersi di questi quesiti. Il SIRS si è sempre espresso chiaramente su questo problema, rifacendosi all’art. 15 , comma 2, del D.Lgs 81/2008: “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Tra queste misure, analiticamente elencate al comma 1 dello stesso articolo, figura anche (voce “l”) il “controllo sanitario dei lavoratori. A nostro avviso, l’essere costretti ad effettuare le visite mediche al di fuori dell’orario di lavoro o di servizio, senza possibilità di recupero o di retribuzione del tempo impegnato, si configurava a tutti gli effetti come un indiretto “onere finanziario”.
Questa nostra posizione è stata , pochi giorni fa, autorevolmente rinforzata e confermata, senza più spazio per equivoci o interpretazioni alternative, dalla risposta Commissione degli Interpelli ad un quesito relativo proprio a “visite mediche al di fuori degli orari di servizio”.
L’interpello è stato posto dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, chiedendo se “nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego, come da art. 41 D.Lgs 81/2008, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”.
La Commissione formula il suo parere ricordando, innanzitutto, che la sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. “g”) ma, contestualmente il sottoporsi ai controlli sanitari (ai sensi dell’art. 20, lett. “i”) rientra altresì tra gli obblighi del lavoratore.
Osserva poi la Commissione che l’art. 18 ha un contenuto tassativo , anche per quel che attiene alla sorveglianza sanitaria (volta alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore) e non lascia spazi o deroghe circa l’osservanza dell’obbligo prescritto. Afferma, letteralmente, che “le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato [N.B. la salute del lavoratore!!!], per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato [N.B. il datore di lavoro] , di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica”. È vero che l’art. 41 non dice esplicitamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, ma è “di tutta evidenza” , asserisce la Commissione, che “l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa”. Quindi, di norma le visite mediche dovrebbero essere eseguite durante il normale orario di lavoro e di servizio. La Commissione ammette comunque l’ipotesi che , per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi” (anche se dovrebbe trattarsi di un’eccezione, non di una regola, in quanto la Commissione ricorda che i controlli sanitari dovrebbero essere strutturati tenendo ben presenti gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori) , ma in questo caso conclude, con estrema chiarezza e senza lasciare spazio ad equivoci: “il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento”. A questo proposito, la Commissione richiama anche l’art. 15, comma 2, del D.Lgs 81/2008, da noi sopra citato.Quindi, in sintesi, il tempo impiegato per sottoporsi alle visite periodiche è da considerarsi a tutti gli effetti come tempo in cui il lavoratore è in servizio, con tutte le ricadute del caso (e ancora una volta il SIRS aveva ragione…)
Fonte: Art.19 Provincia di Bologna